I CTU, Consulenti Tecnici d’Ufficio, hanno il dovere di correttezza, imparzialità e diligenza. Fungono da ausiliari del giudice e dovrebbero garantire onestà ed obiettività nell’interesse generale e superiore della giustizia.
Purtroppo non sempre è così.
Con l’ordinanza n. 31591 del 4/11/2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che i CTU devono rispondere specificamente alle osservazioni del CTP e del difensore delle parti. Se ciò non avviene la sentenza risulta viziata nella motivazione e violati i fondamentali diritti alla difesa e al contraddittorio.
Ma già l’art. 64, comma 2 del c.p.c. sostiene che se i CTU compilano una perizia:
- apodittica,
- o con errori,
- o con imperizia,
- o senza motivazioni,
- o con trascuratezza,
- o con mancata considerazione della CTP di parte
incorrono in colpa grave (arresto fino ad un anno o multa fino a 10.329€) e il giudice titolare del procedimento dovrebbe ovviamentw decretare la NULLITÀ della perizia.
I CTU devono svolgere l’incarico affidatogli motivando scientificamente e fornendo elementi di giudizio che consentano al giudice di decidere in modo ponderato. Non devono esprimere proprie opinioni magari guidati da particolari emozioni, sentimenti o peggio interessi specifici.
La loro responsabilità è sia civile che penale, il danno che provocano i CTU che emettano giudizi negligenti, superficiali, imperiti, imprudenti, non è limitato solo al danno biologico ma comprende anche un danno patrimoniale (ritardo del procedimento, spese legali, spese di ulteriore perizia o parere specialistico, etc).
P.s.: Se sei un medico e ti occupi di estetica partecipa alla costituzione di una associazione a tutela dei medici dedicati all’estetica. Contatta il dott. Rizzo.